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La Costituzione: uno strappo nel cielo di carta

Aggiornamento: 2 apr 2023

Ciascuno di noi, prima o poi, viene a conoscenza dell’esistenza della “Costituzione”. E, d’altra parte, non pare nemmeno troppo complicato capire di cosa si tratta, abituati come siamo a sentirla citata – talvolta “gridata” e sventolata a mo’ di bandiera – nei dibattiti politici di ogni giorno.

Anzi, si può persino dire che la sentiamo un po’ nostra, questa Costituzione: chi con un po’ di reverente timore, chi con più disinvoltura, qualche volta ci siamo persino azzardati a portarla a sostegno delle nostre tesi o posizioni politiche. E, a ben vedere – non me ne vogliano i lettori più giovani – tutti noi, cittadini italiani, siamo stati parte della storia costituzionale del nostro Paese, avendo potuto prender parte a qualche referendum e cambiare la nostra Carta fondamentale con una semplice crocetta.

Insomma, questo argomento non è certo appannaggio delle élite, ma è quanto di più “pubblico” possa esistere.

Eppure, due interrogativi di apparentemente semplice soluzione potrebbero far vacillare le certezze relative alla Costituzione. Invito il lettore, prima di proseguire, a trovare una risposta, in cuor suo, alle seguenti domande: “Che cos’è la Costituzione?”, e soprattutto: “Che cosa legittima la Costituzione? Da cosa deriva il suo potere?”.

Alla prima questione, si può rispondere piuttosto agilmente, delineando tre punti fondamentali.

Anzitutto, per “costituzione”, con la ‘c’ minuscola, si intende un fatto, cioè un insieme di elementi che caratterizzano un determinato sistema politico. In questo primordiale senso, tutte le società umane sono dotate di una costituzione, anche quella dell’uomo di Neanderthal.

In secondo luogo, la Costituzione (questa volta con la ‘c’ maiuscola) può intendersi come un manifesto politico. Al grido di “Costituzione” le masse popolari hanno guidato le maggiori insurrezioni dell’età contemporanea. Basti pensare alla Rivoluzione francese, cui seguirono la Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo e la Prima Costituzione francese (rispettivamente 1789 e 1791), e ai moti del 1848, che diedero vita alla prima “Costituzione” della penisola italiana, lo Statuto Albertino. Si tratta in questi casi di un bill of rights, un elenco di diritti che tutelano il cittadino dal potere statale.

Infine, ed è quanto più interessa in questa sede, la Costituzione è un testo normativo. O meglio, è il testo normativo: si tratta infatti di una fonte del diritto di rango superprimario, che, tra l’altro, legittima l’esistenza di tutte le altre fonti del diritto: la legge ordinaria (quella che chiamiamo comunemente “legge”), i decreti-legge, i decreti legislativi, i regolamenti, etc. Insomma, ogni norma trova fondamento nella Costituzione, ed è grazie ad essa che ha forza coattiva.

A questo punto, bisogna dare risposta alla seconda e più spinosa questione. È chiaro che ogni norma è legittimata dalla Costituzione, ma… che cosa legittima la Costituzione? In che cosa essa trova fondamento, e in base a cosa ha la forza di vincolare i consociati, di determinare la validità o l’invalidità della legge, di riconoscere diritti?

Qualcuno potrebbe cercare la risposta in un altro testo normativo, ma la ricerca sarebbe vana: se così fosse, quella che stiamo considerando non sarebbe una Costituzione, e comunque rimarrebbe il problema di capire che cosa legittima il testo normativo che a sua volta legittima la Costituzione, e così via, in un irrisolvibile regressus in infinitum.

La soluzione risiede nella differenza tra potere costituente e poteri costituiti. In una fase di passaggio tra due fasi storiche o tra due macro-situazioni giuridiche (si pensi ancora alla Rivoluzione francese o alla caduta del regime fascista), chi detiene il potere costituente – nel caso italiano l’Assemblea costituente, di cui parleremo nel prossimo articolo – può emanare una Costituzione, che si afferma da sé. Per questo la dottrina giuridica è solita qualificare il potere costituente come “l’unico potere libero”: perché è questo, e solo questo, il potere completamente libero nei mezzi e nel fine. Una volta esercitato, il potere costituente si esaurisce, ed iniziano i poteri costituiti.

Come sostenne per primo il grande giurista e filosofo austriaco Hans Kelsen (1881 – 1973), un nuovo ordinamento giuridico si impone da sé, e la Costituzione ne è la norma fondamentale. Le ragioni per cui ciò avviene non si possono trovare nel sistema giuridico: in questo senso, ogni ordinamento giuridico è incompiuto, perché non trova la fonte della propria legittimità in sé stesso, ma in un fatto esterno.

Ciò significa, in breve, che chiunque (anche il lettore, che non vorrà per ciò solo contemplare l’idea dell’organizzazione di un golpe) può dare vita ad un nuovo ordinamento giuridico. Ma allora, perché non lo si fa?

In verità, perché esista un ordinamento giuridico, è necessario il consenso. Da un lato, il consenso interno, giacché è necessario l’accordo di un numero potenzialmente considerevole di soggetti, se si conviene che nessun potere può durare a lungo per mezzo di violenze e coercizioni. Dall’altro, il consenso esterno, cioè il riconoscimento dell’esistenza di un nuovo ordinamento giuridico da parte dei poteri già costituiti.

Ed ecco l’importanza, per ogni Stato, del favore interno e del riconoscimento internazionale: quando viene meno l’uno o l’altro, si apre la possibilità dell’esercizio di un nuovo potere costituente.


Riccardo Canossa


Fonti:

  • Diritto costituzionale, Bin – Pitruzzella, Giappichelli editore.


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