top of page

Statuto

La nostra "Costituzione"

Art. 1 - Denominazione e sede
E’ costituito, nel rispetto del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: "POLITICS HUB A.P.S." Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
Il logo dell'Associazione è rappresentato da una lampadina con connessioni interne colorate con alcune diramazioni e da una scritta sottostante "POLITICS HUB" ed è qui graficamente riprodotto:

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Legnano, all’indirizzo risultante da apposita iscrizione al R.U.N.T.S..
Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune, verrà deliberata dagli associati e non comporterà modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.


Art. 2 - Statuto
L’Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (in appresso anche "C.T.S."), delle relative norme di attuazione, delle leggi in materia e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’Assemblea può deliberare di adottare uno o più regolamenti di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, sottoposti alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione.


Art. 3 - Efficacia dello Statuto
Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati e i membri degli organi all’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.


Art. 4 - Interpretazione dello Statuto
Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.


Art. 5 - Finalità e Attività
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

b) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

a) promozione ed organizzazione di eventi, conferenze e dibattiti culturali e politici di interesse generale;

b) promozione, tutela e sostegno dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare attenzione al mondo giovanile;

c) svolgimento attività editoriale a stampa e su altri supporti attraverso la pubblicazione di atti, interviste e materiali afferenti agli scopi perseguiti dall’Associazione;

d) diffusione dell’informazione culturale e politica attraverso tutti i mezzi di comunicazione;

e) promozione ed organizzazione partnership e collaborazioni con Enti Pubblici e Privati, associazioni, imprese ed aziende nazionali ed internazionali;

f) partecipazione ad eventi culturali e politici promossi da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati.

L’Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell’ambito e nei limiti degli scopi statutari.

L’Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle sopra elencate.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale: la loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i..


Art. 6 - Ammissione
Possono diventare associati dell’Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Possono aderire all’Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
In caso di domanda di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dall’Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale.
La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’Organo di Amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 (sessanta) giorni.
L’aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.


Art. 7 - Categorie di Associati - Diritti e doveri
Gli associati si suddividono in:

a) associati fondatori: sono tutti coloro che sono associati alla data della presente Assemblea, con cui viene adottato lo Statuto di A.P.S.;

b) associati ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo con indicazione delle loro generalità e del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di:

a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

b) essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;

c) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,

d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dalle norme di legge e dal presente Statuto;

e) di votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;

f) denunziare i fatti che ritengano censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Hanno il dovere di:

a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;

b) versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Organo competente.


Art. 8 - Volontari e attività di volontariato
L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i..


Art. 9 - Perdita della qualifica di associato
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta all’Organo di Amministrazione mediante raccomandata o mail; l'efficacia decorre al termine dell’anno sociale nel quale la predetta comunicazione è stata inviata. L’associato rimane in ogni caso obbligato nei confronti dell’Associazione per gli impegni assunti.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto o dai Regolamenti, può essere escluso dall’Associazione.
Costituisce altresì causa di esclusione dall’Associazione il mancato pagamento della quota associativa.
L’esclusione è deliberata dall’Organo di Amministrazione, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato. L’associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di esclusione, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.


Art. 10 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo detto anche Organo di Amministrazione;

c) il Presidente ed eventualmente uno o più Vicepresidenti;

d) il Segretario Generale;

e) il Tesoriere;

f) l’Organo di Controllo qualora sia obbligatorio per legge o qualora l'Assemblea deliberi di nominarlo facoltativamente;

g) l'Organo di Revisione se obbligatorio per legge o qualora l'Assemblea deliberi di nominarlo facoltativamente;

h) il Collegio dei Probiviri.


Art. 11 – Assemblea
L’Assemblea è composta dagli associati dell’Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. E’ l’Organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore dall’elettorato passivo.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati o cinque nel caso in cui il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento.
L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno; entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e, ove ne ricorrano le condizioni, del bilancio sociale, e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, dell’Organo di Revisione e del Collegio dei Probiviri. L’Assemblea è altresì convocata nei 60 (sessanta) giorni che precedono la chiusura dell’anno sociale per l’approvazione del bilancio preventivo.
L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un sesto degli associati.
Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica o con qualsiasi mezzo che dia riscontro della ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata.
L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.
Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza da un Vicepresidente (se ci sono più Vicepresidenti si sceglie nell'ordine quello più anziano di età) o mancando un Vicepresidente, da persona designata dagli intervenuti, assistito dal Segretario Generale o, in sua assenza, da un Segretario all'uopo nominato.
Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Generale, o, in sua assenza, da un Segretario all'uopo nominato.
Ove sia obbligatorio per legge, o ove il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio all'uopo designato.
Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.
Non sono ammessi voti per corrispondenza. È ammessa l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.


Art. 12 - Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea:

a) determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;

b) approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e il bilancio sociale, quando previsto;

c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;

g) approva l’eventuale Regolamento Interno e delibera su eventuali emendamenti allo stesso;

h) approva l'eventuale Regolamento dei lavori Assembleari (o elettorale);

i) approva il Regolamento del Collegio dei Probiviri;

j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione e scissione e sullo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio.
L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli altri argomenti di competenza dell'Assemblea.


Art. 13 - Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.


Art. 14 - Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell’Associazione e delibera la trasformazione, fusione e scissione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli associati.
Delibera lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.


Art. 15 – Organo di Amministrazione detto anche Consiglio Direttivo
L’Organo di Amministrazione governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 13 (tredici) membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea ordinaria degli associati; almeno un terzo di essi verrà scelto tra gli associati facenti parte dell’Associazione da almeno 2 (due) anni.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.
Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo tutti i soci maggiorenni che non appartengono ad un partito politico. L’iscrizione ad un partito politico di un membro del Consiglio Direttivo comporta la sua automatica decadenza dalla carica.
Salva diversa delibera dell’Assemblea che li nomina, i membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 2 (due) esercizi e sono rieleggibili.
La scadenza del Consiglio Direttivo si avrà alla data dell'Assemblea che approva il bilancio consuntivo dell’esercizio in cui si conclude il mandato.
Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli nominando consigliere il primo associato candidato al ruolo di consigliere non eletto e applicando il medesimo criterio di sostituzione sino ad esaurimento di associati candidati al ruolo di consigliere non eletti. In assenza di associati candidati non eletti, il Consiglio Direttivo convoca un’Assemblea degli associati che provveda ad eleggere i nuovi consiglieri. I consiglieri così nominati o eletti restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte.
La carica di consigliere può essere retribuita secondo i limiti stabiliti dall’art. 8 D.lgs. 117/2017 e s.m.i..
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quarantotto ore prima, con lettera, messaggio di posta elettronica o con qualsiasi mezzo che dia riscontro della ricezione, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare.
Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, ove sia convocato, è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Generale o da persona designata dagli intervenuti.
E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea, compresi, fra gli altri, quelli di:

a) amministrare l'Associazione;

b) convocare le assemblee ed attuarne le deliberazioni;

c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati;

d) deliberare sull’esclusione degli associati;

e) redigere i bilanci preventivi e consuntivi e, ove prescritto, il bilancio sociale, sottoporli all’approvazione dell’Assemblea e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge;

f) predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, acquistare ed alienare beni mobili; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;

h) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;

i) sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello Statuto;

j) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;

k) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;

l) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sull’attività dell’Associazione e le sue finalità;

m) predisporre gli eventuali Regolamenti e l’eventuale Carta Etica dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

n) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

o) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.


Art. 16 – Cariche sociali
Il Presidente dell’Associazione è il Presidente dell’Organo di Amministrazione ed è nominato dall’Assemblea assieme agli altri componenti dell’Organo di Amministrazione.
Il Consiglio Direttivo potrà nominare tra i suoi membri uno o più Vicepresidenti, e provvederà a nominare il Tesoriere ed il Segretario Generale.


Art. 17 – Presidente e Vicepresidenti
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere riconfermato una o più volte.
Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.
Il/I Vicepresidente/i, se nominato/i, sostituisce/sostituiscono il Presidente in caso di impedimento dello stesso, in tutte le funzioni e nella rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il/I Vicepresidente/i, se nominato/i, dura/durano in carica quanto il Consiglio Direttivo, ed è/sono rieleggibile/i.
Il potere di rappresentanza spetta al Presidente e al/i Vicepresidente/i, è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.


Art. 18 - Segretario Generale e Tesoriere
Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Resta in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
A lui competono la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo che sottoscrive unitamente al Presidente, salvo il caso in cui il verbale venga redatto da Notaio e, se delegati dal Consiglio Direttivo, il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale ed esecutiva dell'Associazione.
In caso di sua impossibilità, può essere designato dal Consiglio Direttivo un Segretario che lo sostituisca, anche temporaneamente, fino alla prima Assemblea.
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.
Resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
Il Tesoriere controlla e gestisce tutta l'attività contabile svolta dall'Associazione.
Egli cura la gestione della cassa dell'Associazione, e quindi compie le operazioni di pagamento ed incasso sui conti correnti dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.
Il Tesoriere effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, bozza del bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con idonea relazione contabile da sottoporre al Consiglio Direttivo che provvederà a redigerne la versione definitiva, da sottoporre all'Assemblea degli associati.
Per i compiti connessi con l'attività di tesoreria egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione.


Art. 19 - Organo di Controllo
L’Organo di controllo è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i..
L’Organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d) attesta che il bilancio sociale, ove prescritto, sia stato redatto in conformità alle linee guida dell'Associazione. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 all’art. 31 e s.m.i., la revisione legale dei conti: in tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Può essere monocratico o composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Il componente o i componenti dell'Organo di controllo può/possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può/possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.


Art. 20 - Organo di Revisione legale dei conti
Ove obbligatorio per legge e ove non venga demandata all'Organo di controllo, la revisione legale viene delegata a un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.


Art. 21 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea fra gli associati non facenti parte dell’Organo di Amministrazione. Colui che raccoglie il maggior numero di voti assume la carica di Presidente del Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri:

a) decide sui ricorsi aventi ad oggetto il rigetto della domanda di ammissione;

b) decide sui ricorsi aventi ad oggetto l’esclusione di un associato.

Le modalità della sua convocazione e del suo funzionamento sono stabilite con apposito Regolamento.


Art. 22 - Libri sociali
L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati e/o degli aderenti quando tra gli associati ci sono associazioni (art. 32 co. 1), tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione, dell’Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri tenuti a cura dell’Organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta formulata all’Organo competente, a proprie spese.


Art. 23 - Risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi da convenzioni;

g) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017 e s.m.i..


Art. 24 - I beni
I beni dell’Associazione sono beni mobili, beni mobili registrati, beni immobili.
I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione, sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati.


Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.


Art. 26 - Bilancio
Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio sino al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione.
Il bilancio è predisposto dall’Organo di Amministrazione e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.


Art. 27 - Bilancio sociale
Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i..


Art. 28 - Convenzioni
Le convenzioni tra l’Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. sono deliberate dall’Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione,
e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante o da uno dei Vice-Presidenti.
Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.


Art. 29 - Personale retribuito
L’Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i..
I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento Interno adottato dall’Associazione.


Art. 30 - Responsabilità dell’Associazione
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.


Art. 31 - Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto secondo le disposizioni dell'Assemblea straordinaria degli associasti, previa acquisizione del parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del C.T.S. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, ai sensi del disposto di cui all’art. 9 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i..


Art. 32 - Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

logo 300 dpi bianco per registrazione (2).png
bottom of page